L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433~art3 · fonte su Normattiva