Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepiti in relazione alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 concessa ai locatari di cui al primo comma dell'articolo 3, a condizione che il saggio d'interesse pattuito non sia superiore al settanta per cento del tasso di riferimento per i mutui fondiari. La stessa disposizione si applica agli interessi relativi alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni e dei trasferimenti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 4. Nell'atto di cessione o di trasferimento deve risultare la pattuizione concernente i termini e le modalita' di pagamento del corrispettivo nonche' quella concernente gli interessi.

Testo vigente dal 23 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-22;168~art6 · fonte su Normattiva