Art. 6 (Trattato) — Entrata in vigore del Trattato
(1) Nei confronti dei tre Stati che depositano per primi i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e' stato depositato. (2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento e' stato depositato.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
