(1) Nei confronti dei tre Stati che depositano per primi i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e' stato depositato. (2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento e' stato depositato.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;434~trattato-art6 · fonte su Normattiva