Art. 12 (Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sarannno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', accettera' o approvera' successivamente, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
