La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art21 · fonte su Normattiva