1. La dogana sara' informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali. 2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adoperera' affinche' i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborera' con essi.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-1-art2 · fonte su Normattiva