Art. 2 (Allegato 1)
1. La dogana sara' informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali. 2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adoperera' affinche' i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborera' con essi.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
