Art. 3 (Allegato 1)
[1]dei controlli
[2]1. Qualora debbano essere effettuati piu' controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel piu' breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni. 2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinche' il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli. 3. La dogana potra', su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto tutti o parte dei controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
