[1]dei controlli

[2]1. Qualora debbano essere effettuati piu' controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel piu' breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni. 2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinche' il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli. 3. La dogana potra', su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto tutti o parte dei controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-1-art3 · fonte su Normattiva