contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:
- a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Testo vigente dal 6 agosto 2004
