contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:

  • a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Testo vigente dal 6 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198~accordo-art4 · fonte su Normattiva