[1]- Campo d'applicazione
[2]1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o piu' frontiere marittime, aeree o terrestri. 2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
