La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale convenzione, in conformita' del regolamento CEE:

  • a)alle conferenze marittime i cui membri trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della convenzione;
  • b)alle compagnie di navigazione che operano o chiedono di operare nell'ambito delle conferenze marittime di cui alla lettera a);
  • c)ai caricatori e alle organizzazioni dei caricatori che hanno rispettivamente il loro domicilio o la sede nel territorio dello Stato.

Testo vigente dal 17 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-10;210~art2 · fonte su Normattiva