1. Ai cittadini ed alle societa' di ciascuna Parte contraente e' accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi giuridici di ogni tipo con ogni persona fisica e societa' che abbia residenza, sede o dimora nel territorio della altra Parte contraente. 2. Questo vale in particolare per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolare di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli per atti tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art12 · fonte su Normattiva