1. Ai cittadini ed alle societa' di ciascuna Parte contraente e' accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi giuridici di ogni tipo con ogni persona fisica e societa' che abbia residenza, sede e dimora nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Questo vale in particolare per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, salvo le eccezioni previste dalla legge per motivi di sicurezza nazionale, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli per atti tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art12 · fonte del testo