1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonche' di esercizio anche pubblico del culto, in conformita' alle norme della Costituzione di tale Parte. Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma di societa' - a qualsiasi attivita' religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sportiva o sociale, e sono autorizzati, come anche le dette societa', a concludere, ai fini delle attivita' di cui sopra nonche' in materia funeraria, negozi giuridici con ogni persona fisica e societa' che abbia residenza, sede o dimora nel territorio dell'altra Parte contraente. Questo vale, in particolare, per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne. Nessuna disposizione del presente paragrafo puo' essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attivita' politica nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni. Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il film ed altri mezzi di diffusione; possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle informazioni per lo scambio di informazioni con altre persone, all'interno e fuori di tale territorio. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico ne' quelle concernenti la protezione della moralita' e della sanita' pubblica.
Testo vigente dal 3 giugno 1961
