Nessuna impresa di ciascuna l'arte contraente di proprieta' pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attivita' commerciali, industriali, di trasporto od altre attivita' economiche entro il territorio dell'altra Parte contraente, potra' pretendere o godere nel territorio stesso, ne' per se' ne' per i propri beni, esenzioni da tributi, da azioni legali, da atti esecutivi o da qualsiasi altro obbligo ai quali sia ivi soggetta una impresa privata.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art23 · fonte su Normattiva