1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorita' regionali e locali, o per loro conto, nel territorio di una delle due Parti contraenti, che gravano attualmente o graveranno in avvenire sulla produzione, sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione, sulla vendita o sul consumo di un prodotto qualsiasi, non saranno dovuti od applicati per i prodotti originari dell'altra Parte contraente in misura piu' elevata od in modo piu' oneroso che per i similari prodotti nazionali. 2. I prodotti originari di una Parte contraente importati nel territorio dell'altra Parte non saranno assoggettati ad un trattamento meno favorevole di quello accordato ai similari prodotti nazionali, per tutto quanto concerne le leggi, i regolamenti e le prescrizioni relativi alla vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzo di questi prodotti sul mercato interno. 3. Sono fatti salvi gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art22 · fonte su Normattiva