1. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. 2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra. Parte contraente concedono ai beni dei nazionali. Cio' vale anche per quanto riguarda atti della, pubblica Autorita', perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati. 3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme ne' a prendere provvedimenti particolari ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, che ne rendano peggiore il trattamento in ordine alla loro partecipazione ad altre imprese economiche sia mediante conferimento in danaro, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge. 4. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilita' e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza non necessari ritardi. Al piu' tardi al momento dell'esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la fissazione e il versamento dell'indennizzo. La legalita' dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un normale processo legale. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente in occasione dell'esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente, cui partecipino direttamente o indirettamente. 5. Per quanto riguarda, le questioni disciplinate ai ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art6 · fonte su Normattiva