Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si applicano:

  • a)alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria, delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;
  • b)ai privilegi concessi alle societa' per lo sport nautico;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)al cabotaggio e alla navigazione interna;
  • e)all'esercizio della pesca nelle acque territoriali;
  • f)all'emigrazione e al trasporto degli emigranti.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art29 · fonte su Normattiva