Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si applicano:
- a)alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria, delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;
- b)ai privilegi concessi alle societa' per lo sport nautico;
- c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
- d)al cabotaggio e alla navigazione interna;
- e)all'esercizio della pesca nelle acque territoriali;
- f)all'emigrazione e al trasporto degli emigranti.
Testo vigente dal 3 giugno 1961
