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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'art. 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 25 marzo 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Cobolli-Gigli - Di Revel.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 16 aprile 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-03-25;437~art1 · fonte del testo