1. Le spese d'amministrazione della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' Economica Europea, le entrate e le spese della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento, delle imprese comuni e di quelle che devono essere iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunita'. Questo bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunita' Economica Europea e Il bilancio di funzionamento della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. 2. La parte di queste spese coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' fissata in 18 milioni di unita' di conto. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1967, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra alla evoluzione del bilancio delle Comunita'. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. 3. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese del bilancio delle Comunita' e' attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma degli articoli 209 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e 183 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione i loro contributi. Articolo 21 L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art20 · fonte su Normattiva