Le Comunita' Europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal Protocollo allegato al presente Trattato. Le stesso vale per la Banca Europea per gli Investimenti Sono abrogati gli articoli 76 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio 218 del Trattato che istituisce la Comunita' Economie, Europea e 191 del Trattato che istituisce la Comuniti Europea dell'Energia Atomica, nonche' i Protocolli su privilegi e immunita' allegati ai Trattati che istituiscono tali Comunita', gli articoli 3, quarto comma e 14 secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' - Europea del Carbone e dell'Acciaio, e le articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti allegato al Trattato che istituisce la Comunita-Economica Europea.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art28 · fonte su Normattiva