Salva restando l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' del secondo comma dell'articolo 1 del Protocollo sullo Statuto della Banca Europea per gli Investimenti, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri adottano di comune accordo le disposizioni necessarie alla risoluzione di taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, conseguenti all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' Europee. La decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri entrera' in vigore alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art37 · fonte su Normattiva