Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni del titolo II e all'articolo 32; esse si applicano a queste disposizioni alle stesse condizioni di quelle valide per le disposizioni di detti trattati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art31 · fonte su Normattiva