Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni del titolo II e all'articolo 32; esse si applicano a queste disposizioni alle stesse condizioni di quelle valide per le disposizioni di detti trattati.
Testo vigente dal 29 dicembre 1986
