Il presidente e i membri della Commissione di controllo della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica assumono le funzioni di presidente e di membri della Commissione di controllo delle Comunita' Europee sin dall'entrata in vigore del presente Trattato e per la restante durata del loro precedente mandato. Il revisore dei conti che esercita sino all'entrata in vigore del presente Trattato le sue funzioni in esecuzione dell'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, assume le funzioni di revisore dei conti previsto dall'articolo 78 sesto di tale Trattato, per la restante durata del suo precedente mandato.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
