funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di ricevere in deposito somme di denaro, documenti e oggetti, la cui detenzione non e' vietata dalle norme vigenti nello Stato ricevente, che siano stati loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio o per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato ricevente in conformita' alle sue leggi e regolamenti. Tali depositi non beneficiano dell'immunita' prevista dall'art. 32 della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detti articolo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art10 · fonte su Normattiva