1. Il funzionario consolare ha il diritto:
- a)di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti;
- b)di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro temporaneo soggiorno nello Stato di residenza. 2. Quanto e' ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 puo' essere esportato soltanto in conformita' alle disposizioni delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
