1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato d'invio, oppure attraversarlo. 3. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare certificati di origine delle merci ed altri documenti ammessi per l'uso nello Stato d'invio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art11 · fonte su Normattiva