1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato d'invio, oppure attraversarlo. 3. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare certificati di origine delle merci ed altri documenti ammessi per l'uso nello Stato d'invio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
