1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione e' avvenuto il naufragio deve esserne informato al piu' presto dalle autorita' dello Stato ricevente. 2. Nel caso in cui ne' il proprietario della nave ne' i suoi agenti o gli assicuratori interessati, ne' il comandante siano in grado di adottare le misure necessarie, il funzionario consolare e' autorizzato ad adottare per conto del proprietario, in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente, le misure che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art19 · fonte su Normattiva