1. Qualora le autorita' dello Stato ricevente intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trovi in un porto dello Stato ricevente o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta ufficiale a bordo della stessa, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinche' egli possa assistere a questi atti il cui compimento non dovra' interferire nelle questioni attinenti all'amministrazione interna della nave. L'avviso dato a questo fine indichera' un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si fa rappresentare, si procedera' in sua assenza. Una analoga procedura' sara' seguita nei casi in cui al capitano o ai membri dell'equipaggio sara' richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle autorita' giudiziarie e amministrative. Tuttavia in caso di delitti flagranti, le autorita' dello Stato ricevente informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che sono state adottate. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari o attinenti all'ingresso ed all'uscita di stranieri dal territorio ne' a quelli relativi ai certificati internazionali di sicurezza, al sequestro della nave o di una parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art18 · fonte su Normattiva