atti e documenti redatti o ricevuti in virtu' degli articoli 6 e 7 sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorita' dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
atti e documenti redatti o ricevuti in virtu' degli articoli 6 e 7 sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorita' dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art8 · fonte su Normattiva