funzionari consolari possono:
- a)ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e certificarle;
- b)ricevere, anche in deposito, certificare e pubblicare i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio, nonche' comunicare agli eredi e legatari l'esistenza di testamenti;
- c)ricevere atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio ed autenticare la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
- d)ricevere ed autenticare atti e contrati che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
- e)svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
