funzionari consolari possono:

  • a)ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e certificarle;
  • b)ricevere, anche in deposito, certificare e pubblicare i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio, nonche' comunicare agli eredi e legatari l'esistenza di testamenti;
  • c)ricevere atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio ed autenticare la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
  • d)ricevere ed autenticare atti e contrati che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
  • e)svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art6 · fonte su Normattiva