'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di:

  • a)legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente per l'uso nello Stato d'invio, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;
  • b)tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti;
  • c)fatti salvi gli accordi in vigore fra i due Stati, trasmettere, per la notifica, decisioni giudiziarie o stragiudiziarie e trasmettere commissioni rogatorie richieste alle autorita' giudiziarie dello Stato d'invio all'autorita' competente dello Stato ricevente nonche' effettuare le notificazioni e le rogatorie richieste in materia civile e commerciale dalle autorita' giudiziarie dello Stato d'invio nei confronti dei propri cittadini compatibilmente con le modalita' previste dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente;
  • d)ottenere copie od estratti di documenti dei pubblici registri, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art7 · fonte su Normattiva