1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992: ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10% e' operata il 1° gennaio 1993. 2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Austria secondo il seguente ritmo: - il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base; - le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
