1. In deroga all'articolo 31, i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra la Spagna e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996. 3. Il Regno di Spagna abolisce dal momento dell'adesione qualsiasi tassa compensativa sulle importazioni in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 1 in provenienza dagli altri stati membri della Comunita'. 4. In deroga all'articolo 37, il Regno di Spagna modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita': - a decorrere dal 1 marzo 1986, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce del 12,5% il divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune; - a decorrere dal 1 gennaio 1987:

  • a)per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi,
  • b)negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5% alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. Il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art173 · fonte su Normattiva