Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980
Art. 24 — Disposizioni per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, se un residente della Svezia riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurra':
- a)dall'imposta svedese sui redditi di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
- b)dall'imposta svedese sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso, non puo' superare la quota dell'imposta svedese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio imponibile in Italia. 3. I dividendi attribuiti da una societa' che e' residente dell'Italia a una societa' che e' residente della Svezia sono esentati dall'imposta svedese nella misura in cui i detti dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione svedese, qualora le due societa' fossero residenti della Svezia. Tale esenzione si applichera' soltanto se gli utili da cui derivano i dividendi sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito in vigore alla data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta sul reddito ad essa assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una parte rilevante degli utili della societa' che attribuisce i dividendi deriva, direttamente o indirettamente, da un'attivita' diversa da quella di gestione di titoli e di altri analoghi beni, qualora tale attivita' sta esercita in Italia dalla societa' che attribuisce i dividendi o da una societa' in cui essa partecipa con almeno il 25 per cento del capitale. 4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svezia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svezia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 5. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, il primo Stato puo' includere nella base imponibile detti redditi o detto patrimonio, ma deve dedurre dall'imposta sul reddito o sul patrimonio un ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito o sul patrimonio attribuibile, a seconda del caso, ai redditi provenienti dall'altro Stato contraente o al patrimonio posseduto in detto Stato contraente. 6. Se un residente di uno Stato contraente riceve utili, di cui al paragrafo 5 dell'articolo 13, o riceve pagamenti, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, questo altro Stato dedurra' dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata nel primo Stato contraente su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione, nell'uno o nell'altro caso, non potra' eccedere la quota dell'imposta sugli utili o sui pagamenti dell'altro Stato contraente, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi agli utili od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato. 7. Se, in virtu' della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte cui si applica ((la presente Convenzione non sono prelevate)) in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.
Testo vigente dal 24 febbraio 1983
