diritto di associazione delle collettivita' locali 1. Le collettivita' locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare, e nell'ambito della legge, ad associarsi ad altre collettivita' locali per la realizzazione di attivita' di interesse comune. 2. Il diritto delle collettivita' locali, di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un'associazione internazionale di collettivita' locali, devono essere riconosciuti in ogni Stato. 3. Le collettivita' locali possono alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettivita' di altri Stati.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
