dell'Autonomia Locale 1. Le competenze di base delle collettivita' locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettivita' locali, di competenze specifiche, in conformita' alla legge. 2. Le collettivita' locali hanno, nell'ambito della legge ogni piu' ampia facolta' di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorita'. 3. L'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza alle autorita' piu' vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilita' ad un'altra autorita' deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia. 4. Le competenze affidate alle collettivita' locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorita', centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge. 5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorita' centrale o regionale, le collettivita' locali devono fruire, per quanto possibile, della liberta' di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali. 6. Le collettivita' locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art4 · fonte su Normattiva