1. Ciascuna Parte s'impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti: - articolo 2 - " 3, paragrafi 1 e 2, - " 4, paragrafi 1, 2 e 4 - " 5, - " 7, paragrafo 1 - " 8, paragrafo 2 - " 9, paragrafi 1, 2, e 3 - " 10, paragrafi 1 - " 11. 2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notifichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i paragrafi prescelti in conformita' alla norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte, puo' in qualsiasi ulteriore momento notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva accettato in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produranno i medesimi effetti, dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art12 · fonte su Normattiva