amministrativa degli atti delle collettivita' locali 1. Ogni verifica amministrativa sulle collettivita' locali potra' essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge. 2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettivita' locali deve di regola avere un unico fine di assicurare il rispetto della legalita' e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa puo', tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorita', a livello superiore, dell'opportunita' in merito ai compiti, la cui esecuzione e' delegata alle collettivita' locali. 3. La verifica amministrativa delle collettivita' locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorita' di controllo e dell'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
