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Il contributo statale previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, puo' essere concesso anche su operazioni di mutuo agevolato effettuate da istituti di credito convenzionati o in comuni diversi da quelli indicati nella domanda originaria. Ai fini della concessione del contributo statale ai sensi delle leggi di cui al comma precedente, le societa' di mutuo soccorso sono equiparate alle cooperative edilizie. L'utilizzazione dei fondi prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'adeguamento delle quote a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi riferita anche alla copertura dei maggiori oneri risultanti dalle integrazioni di mutuo concesse in applicazione dei decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975. La ripartizione disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' variata in relazione alle, effettive necessita' derivanti dalla realizzazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 12 della legge stessa. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' prorogato al 30 settembre 1978.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1978 al 22 dicembre 2008
