1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti adottano tutte le iniziative praticabili per garantire la qualita', continuita' e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. 3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre costituisce un importante obiettivo comune. 4. Pertanto, le Parti esaminano l'opportunita' di istituire un adeguato canale di consultazione attraverso il quale affrontare le questioni legate alla sicurezza del sistema GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorita' di sicurezza delle Parti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art12 · fonte su Normattiva