1. Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da minacce, quali abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili, le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuita', la sicurezza e la protezione dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attivita' critiche sui rispettivi territori, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di beni, informazioni e tecnologie sensibili dei programmi europei GNSS nei confronti di minacce e divulgazione indesiderata. 3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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