1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari' contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. 3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obbiettivi comuni. 4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale e' utilizzato per garantire la continuita' dei servizi GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorita' di sicurezza delle Parti.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art12 · fonte su Normattiva