• 1)Per beneficiare delle prestazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione, il lavoratore dovra' iscriversi, cosi' come i membri della sua famiglia, nell'Istituzione del luogo di residenza, presentando un certificato che accerti che ha diritto a dette prestazioni, per se' e per i familiari a carico. Questa certificazione sara' rilasciata dall'Istituzione competente. Se il lavoratore o i familiari a carico non presentano detta certificazione, l'Istituzione del luogo di residenza si rivolgera' all'istituzione competente per ottenerla.
  • 2)La certificazione avra' valore fintanto che l'Istituzione del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica di annullamento.
  • 3)L'Istituzione del luogo di residenza informera' l'Istituzione competente di tutte le iscrizioni che abbia effettuato in virtu' delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
  • 4)Il lavoratore o i familiari a carico sono tenuti ad informare l'Istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni, in particolare l'abbandono o il cambiamento di occupazione del lavoratore, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'Istituzione competente informera' l'Istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine del diritto alle prestazioni da parte del lavoratore.
  • 5)Per la concessione della prestazione economica prevista nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10.
  • 6)Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per analogia, per la concessione di prestazioni in specie ai familiari in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art11 · fonte su Normattiva