• 1)I lavoratori di cui agli articoli, 7 a 10 della presente Conversione che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione applicata dalla istituzione competente, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 11, beneficiano sul territorio della Parte in cui risiedono o soggiornano:
  • a)delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fossero ad essa iscritti
  • b)delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se essi risiedessero sul territorio in cui ha sede l'istituzione competente.
  • 2)Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1), lettere a) e b) si applicano per analoga ai familiari residenti nella Parte contraente diversa da quella in cui a sede l'istituzione competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtu' della legislazione della Parte nel cui territorio risiedono.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art13 · fonte su Normattiva