• 1)Per beneficiare, per se' e per i propri familiari, delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 14 della convenzione, il disoccupato e' tenuto a presentare, all'istituzione di assicurazione malattia della parte in cui si e' recato, un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente per l'assicurazione di malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istituzione della parte in cui si e' recato si rivolge alla istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione e indicare la durata del diritto alle prestazioni stesse.
  • 2)Le prestazioni in natura sono erogate dalla istituzione del luogo di residenza al disoccupato ed ai suoi familiari, secondo le modalita' previste dalla legislazione che essa applica.
  • 3)Le disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 4 e dell'articolo 14 del presente accordo sono applicabili per analogia.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art12 · fonte su Normattiva