• 1)L'Istituzione competente che ha ricevuto la domanda compilera' il formulario di cui all'articolo precedente, inviando due esemplari dello stesso all'Ufficio di collegamento o all'Istituzione competente, secondo il caso, dell'altra parte contraente.
  • 2)L'invio dei formulari all'Istituzione spagnola competente sara' effettuato in ogni caso per il tramite dell'organismo di collegamento.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art21 · fonte su Normattiva