della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
- 1)Un esemplare della domanda internazionale e' conservato dall'ufficio ricevente ("copia per l'ufficio ricevente"), un esemplare ("esemplare originale") trasmesso all'Ufficio internazionale e un altro esemplare ("copia di ricerca") e' trasmesso all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all'articolo 16, conformemente al regolamento d'esecuzione.
- 2)L'esemplare originale e' considerato come l'esemplare autentico della domanda internazionale.
- 3)La domanda internazionale e' considerata come ritirata se l'Ufficio internazionale non riceve l'esemplare originale nel termine prescritto.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
