della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

  • 1)Un esemplare della domanda internazionale e' conservato dall'ufficio ricevente ("copia per l'ufficio ricevente"), un esemplare ("esemplare originale") trasmesso all'Ufficio internazionale e un altro esemplare ("copia di ricerca") e' trasmesso all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all'articolo 16, conformemente al regolamento d'esecuzione.
  • 2)L'esemplare originale e' considerato come l'esemplare autentico della domanda internazionale.
  • 3)La domanda internazionale e' considerata come ritirata se l'Ufficio internazionale non riceve l'esemplare originale nel termine prescritto.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art12 · fonte su Normattiva