• 1)Per dare corso alla domanda di prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, previste dalla Convenzione, le Istituzioni competenti di entrambe le parti contraenti utilizzeranno un formulario conforme ad un apposito modello che sara' stabilito.
  • 2)Detto formulario comprendera', in particolare, le generalita' del richiedente, o se del caso, del suo dante causa e qualunque altra informazione che possa essere utile al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni in base alla legislazione applicata dall'Istituzione competente alla quale viene inviato il formulario.
  • 3)Qualora si tratti di richiesta di prestazioni per invalidita', al formulario sara' allegata una relazione sanitaria sulle cause, grado e possibilita' di recupero della situazione di incapacita' dell'interessato.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art20 · fonte su Normattiva