• 1)Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'Istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra parte contraente.
  • 2)Tale attestato e' rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente dell'altra parte contraente. Qualora l'interessato non presenti tale attestato, quest'ultimo sara' richiesto dall'Istituzione competente alla Istituzione dell'altra parte contraente.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art27 · fonte su Normattiva