• 1)Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione il lavoratore e' tenuto a presentare alla istituzione competente un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altra parte contraente. Se il lavoratore non e' in grado di presentare tale attestato, l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni e' tenuta a richiederlo all'organismo assicuratore dell'altra parte.
  • 2)L'attestato di cui al paragrafo i del presente articolo e' rilasciato su domanda dell'interessato: in Italia: dalla competente Sede provinciale dell'INAM; in Spagna: dalla Delegazione provinciale competente dell'Instituto Nacional de Prevision.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art7 · fonte su Normattiva